Moratoria prestiti Pmi – proroga fino al 31 gennaio 2021

Il decreto Agosto fa slittare di altri quattro mesi la scadenza della moratoria di mutui, prestiti e finanziamenti per le Pmi che il Cura Italia aveva già spostato al 30 settembre.

 

Oltre alla predetta disposizione, l’articolo 77 del decreto Agosto dispone invece, per le imprese del comparto turistico, una moratoria straordinaria prevista all’articolo 56, comma 2, lettera c), del sopra citato decreto “Cura Italia”, relativamente al pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. Lo stesso è prorogato fino al 31 marzo 2021.

La moratoria spetta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Le imprese possono richiedere la sospensione solo dei rimborsi in conto capitale continuando a pagare la quota interessi. Per ottenere l’estensione della moratoria già in corso, le aziende che al 15 agosto erano già state ammesse alla proroga prevista dal Cura Italia non devono fare domanda specifica, perché l’allungamento della scadenza diventa automatico. Di contro, devono comunicare l’eventuale volontà di rinuncia alla dilazione dei pagamenti entro il termine del 30 settembre 2020.

La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali: 

  1. a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
  2. b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.
  3. c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.

I soggetti che non hanno ancora avuto accesso ai benefici previsti possono essere ammessi entro il 31 dicembre 2020.