In considerazione degli effetti connessi all’emergenza da Covid-19, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) stabilisce che – per l’anno 2020 – non è dovuta la seconda rata dell’IMU per determinati immobili , nello specifico:
per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, per gli immobili degli stabilimenti termali, delle attività turistiche e fieristiche, per gli immobili destinati a cinema e teatri e per discoteche e sale a ballo.
Stabilimenti balneari e termali: in base all’art. 78, comma 1, lettera a), non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali.
Immobili attività turistiche: la lettera b), comma 1 dell’art. 78 stabilisce che non è dovuta la seconda rata, per l’anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per questi immobili l’art. 177 del decreto Rilancio prevede, sempre per il 2020, l’esonero della prima rata. Ma ci sono novità: rispetto al testo dell’art. 177, oltre all’individuazione della seconda rata, l’esonero è esteso alle relative pertinenze.
Immobili attività fieristiche: l’art. 78, comma 1, lettera c) dispone che non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Immobili destinati a cinema e teatri: nella lettera d) si escludono dal pagamento del saldo IMU 2020 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Immobili destinati discoteche e sale a ballo: in base alla successiva lettera e), infine, non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Anche in questo caso si tratta di una novità: il decreto Rilancio non ha previsto per questi immobili l’esonero della prima rata.
Esenzione 2021 e 2022: immobili destinati a cinema e teatri
Il decreto Agosto stabilisce anche in base all’art. 78, comma 3 che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si tratta di una novità. Per questi immobili oltre all’esonero della seconda rata, anno 2020, è previsto il pieno esonero per il biennio 2021/2022.