l’INPS con il messaggio numero 3653 del 9 ottobre 2020 ha chiarito che non è possibile aver diritto al trattamento di malattia o per degenza ospedaliera o in sorveglianza precauzionale qualora continui a svolgere, pur non essendo fisicamente in sede, sulla base di accordi con il datore di lavoro l’attività lavorativa.
In tale situazione non vi è la sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione. Di fatti la copertura INPS per i casi di malattia conclamata vanno a ricomprendere i casi in cui il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro e ha diritto ad accedere alla prestazione previdenziale, che va a compensare la perdita di guadagno
In primo luogo, l’INPS, chiarisce che la certificazione medica è sempre necessaria per beneficiare delle prestazioni di malattia Anche in caso di ordinanza locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio,
Sui lavoratori fragili l’INPS specifica:
“Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera”.
Per i lavoratori fragili bisogna fare due considerazioni:
- fino al 15 ottobre, infatti, l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero;
- dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 si prevede l’impiego dei lavoratori fragili in smart working anche con mansioni diverse dalle proprie o ricorrendo a percorsi di formazione.
L’INPS precisa che neanche durante un periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali è possibile ottenere la malattia per quarantena.