Entro il 1° ottobre 2020, ai sensi dell’ art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni, tutte le imprese che fino a tale data non avevano già provveduto, dovranno comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale
Le imprese dovranno verificare il corretto funzionamento della propria PEC, cio’ verificare se correttamente attiva in caso contrario far riattivare la propria PEC dal gestore o in alternativa generare una nuova PEC e provvedere alla comunicazione al Registro delle Imprese competente territorialmente.
La verifica dell’iscrizione della PEC al Registro delle imprese è possibile tramite
- La consultazione di una visura aggiornata dell’impresa;
- o in alternativa ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).