Finanziamenti Garantiti: Proroga al 30.06.2021 e Novità

La Legge 178/2020 (comma 244 e ss.) ha prorogato il termine entro il quale è possibile fare richiesta di finanziamenti garantiti dallo Stato, disciplinati dall’art. 1 (SACE) e art. 13 (Fondo Centrale di Garanzia) del DL 23/2020 (Decreto Liquidità), al 30.06.2021. In precedenza il termine era fissato al 31.12.2020.

Inoltre, in merito ai finanziamenti ex art. 13, co. 1, lett. m), con importo massimo richiedibile di euro 30.000, sono state apportate modifiche sia alla durata che al tasso. Vediamo in breve le condizioni di quest’ultima tipologia di finanziamento, così come risulta a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio.

Allo stato attuale, è possibile chiedere un finanziamento con le seguenti caratteristiche e condizioni:
– per un importo pari al 25% del fatturato, desumibile dall’ultima dichiarazione presentata o dall’ultimo bilancio depositato (ovvero da altra idonea documentazione prodotta);
– l’importo massimo erogabile è di euro 30.000;
– la durata massima è fissata in 15 anni (inizialmente di 6 anni, poi portata a 10 in sede di conversione del DL 23/2020 e in ultimo innalzata a 15 anni dal comma 216 della L. 178/2020);
– Il rimborso del capitale non può aver luogo prima di 24 mesi (preammortamento obbligatorio di due anni);
– Il tasso non può essere superiore allo 0,2%* .

Le nuove e più favorevoli condizioni si applicano ai prestiti richiesti dal 01.01.2021 *nonché, su domanda dell’interessato, a quelli già erogati*. A tale ultimo proposito si fa presente che coloro che hanno già ricevuto l’erogazione dei mutui, possono “chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso di interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento” (comma 217).

Lo Studio Molinaro resta a Vs disposizione per ogni ulteriore e/o eventuale delucidazione normativa. Per info sulla procedura operativa contatta la tua Banca.