MASCHERINE E DPI ESENTI IVA FINO AL 31/12/2020

Il Decreto Rilancio, sancisce, in via transitoria, che le cessioni di mascherine e DPI avranno un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.

 

L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.

 

Dal 1° gennaio 2021, le cessioni dei beni indicati sopra, saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.

È il caso di osservare che, per effetto degli articoli 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993 e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota del 5% è applicabile anche, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei beni sopra elencati.

Ai fini IVA, per le consegne o per le spedizioni di mascherine chirurgiche poste in essere dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, l’operazione è esente Iva, tenendo presente che, se risulta di entità superiore a € 77,47, deve necessariamente essere assolta l’imposta di bollo nella misura pari a € 2,00, dal 1° gennaio 2021, l’operazione rientrerà tra quelle imponibile con applicazione dell’aliquota Iva ridotta nella misura del 5%.

 

Per i commercianti al dettaglio e soggetti assimilati che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura e che, quindi, certificano i corrispettivi con documento commerciale tramite un registratore telematico o mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale con il vecchio registratore di cassa ai sensi dell’art. 22 del decreto Iva, per la corretta individuazione dell’IVA devono procedere allo scorporo della medesima dagli incassi, suddivisi in relazione all’aliquota, mediante utilizzo del cosiddetto metodo matematico.

E’ necessario effettuare l’aggiornamento del registratore telematico, in modo da pervenire alla corretta e abilitazione della gestione del nuovo particolare regime Iva.