Dal 30 settembre 2020 sono entrate in vigore le novità derivanti dall’attuazione della direttiva UE 2018/957, che si è visto necessario per arginare la pratica commerciale scorretta definita dumping che porta a una differenza di prezzo nei vari mercati.
In Italia con il decreto legislativo numero 122 del 15 settembre 2020 si prova ad arginare tale pratica rivedendo il distacco transnazionale nell’ambito di una prestazione di servizi.
Ai lavoratori distaccati, si applicano, quando più favorevoli, le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco.
La direttiva UE 957 del 2018 avrà effetti nei seguenti ambiti:
- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
- condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione, in quanto tale direttiva si applica a tutte le agenzie di somministrazione che hanno sedi o loro distaccamenti nel terriotorio della Comunità Europea.
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento fra uomo e donna, nonchè altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
- indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio.
Altre importanti novità riguardano anche le tempistiche, il periodo massimo passa da 24 a 12 mesi, con la possibilità di arrivare fino a 18 mesi in seguito a una notifica motivata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il distacco dei lavoratori di lunga durata segue specifiche regole: nel momento in cui vengono superati i 12 mesi, ai lavoratori distaccati si applicano, quando più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione così come riviste, anche tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono esclusi solo tre aspetti:
- procedure e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
- clausole di non concorrenza;
- previdenza integrativa di categoria.