Tra le misure previste dal Governo nel c.d. Decreto Liquidità pubblicato in G.U. il 23.04.2020 troviamo un’ulteriore sospensione dei versamenti, relativi a ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali, contributi per l’assicurazione obbligatoria e versamenti dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La proroga scatta in relazione a fatturato e corrispettivi e non con riferimento a ricavi e compensi conseguiti (una differenza di non poco conto in quanto per “ricavi” tutti noi abbiamo immediatamente pensato all’art. 109 del TUIR e a ciò che questa norma prevede in merito alla competenza economica dei componenti del reddito d’impresa).
La nuova norma recita…. “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a Ritenute alla Fonte, Iva e Contributi Previdenziali e Assistenziali. Il differimento è previsto anche per quei soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro; tuttavia la percentuale di diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi) da riscontrare deve essere almeno del 50%.
I versamenti così sospesi dovranno essere versati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020 o in un massimo di cinque rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese. La sospensione è prevista anche per quei soggetti che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019 e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
È bene inoltre evidenziare che per poter applicare il differimento dei versamenti, nei mesi di aprile e maggio 2020, la riduzione del fatturato andrà autonomamente verificato rispettivamente per i mesi di marzo e aprile (esempio: se la condizione è verificata soltanto per il mese di marzo, la sospensione opera solo per i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020).
Saranno affidati all’Agenzia delle Entrate i controlli per la verifica dei requisiti: è previsto infatti che INPS, INAIL e gli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento.