Il D.L. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori bis) ha previsto all’articolo 7 la sospensione dei versamenti di alcuni tributi. Sono interessati dalla sospensione i soggetti che:
- esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (es. palestre, centri estetici);
- esercitano attività di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio contraddistinte come “zona rossa” o “zona arancione”;
- esercitano attività rientranti tra quelle non consentite dal decreto (Allegato 2), oltre a quelle che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio contraddistinte come “zona rossa” o “zona arancione”.
Sono sospesi i termini di versamento dei tributi che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per i soggetti che operano in qualità di sostituti d’imposta;
- ai versamenti relativi all’IVA.
Questi versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.