Decreto Ristori bis: Sospensione dei versamenti tributari

Il D.L. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori bis) ha previsto all’articolo 7 la sospensione dei versamenti di alcuni tributi. Sono interessati dalla sospensione i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (es. palestre, centri estetici);
  • esercitano attività di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio contraddistinte come “zona rossa” o “zona arancione”;
  • esercitano attività rientranti tra quelle non consentite dal decreto (Allegato 2), oltre a quelle che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio contraddistinte come “zona rossa” o “zona arancione”.

Sono sospesi i termini di versamento dei tributi che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per i soggetti che operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti relativi all’IVA.

Questi versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.