Con il decreto Agosto le nuove indennità di sostegno al reddito vediamo a chi spettano: occasionali intermittenti, spettacolo, e lavoratoti a termine con contratti atipici.
Le categorie interessate e i relativi requisiti sono i seguenti :
- dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termaliche hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termaliche hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domiciliocon reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacoloche hanno i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020. OPPURE con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termaliin possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, ari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e nel 2018
Tutti i soggetti citati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, titolari di pensione, fatta eccezione per le pensioni di invalidità’ civile.